Disposizione per le attività industriali NORM

Se l’attività definita “NORM”: cioè fa uso di materiali naturalmente ricchi di radionuclidi di origine naturale (Th 232,U238, K40) rientra in uno dei settori riportati in tabella II-1 dell’allegato II del D.Lgs 101/2020 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/08/12/20G00121/sg

è prescritto che si proceda ad una valutazione del rischio NORM secondo quanto disposto dalla normativa.

L’articolo 22 del D.lgs 101/2020 prevede esplicitamente che la relazione tecnica contenente gli esiti delle valutazioni effettuate dall’Esperto in Radioprotezione siano parte integrante della valutazione dei rischi  ai sensi del D.lgvo 81/08.

I settori industriali ai quali si applicano le nuove norme sono più numerosi rispetto al passato; ad esempio  i cementifici, la geotermia, gli impianti per la filtrazione delle acque di falda ecc. sono settori prima non coinvolti dalla normativa di radioprotezione. Nell’ambito dei settori industriali di cui all’allegato II (vedi Tabella II-1) , si considerano le attività che comportano:

a)      l’uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;

b)      la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

Come sempre nel caso delle pratiche, gli strumenti di radioprotezione sono i livelli di esenzione, i livelli di allontanamento e il limite di dose. In questo caso i livelli di esenzione e di allontanamento hanno gli stessi valori: essi sono stati definiti per i lavoratori e per gli individui della popolazione sia in termini di concentrazione di attività, sia in termini di dose efficace nell’allegato II.

Si prevede che l’esercente di tali pratiche provveda alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo, sui residui ed eventualmente effluenti. Nel caso in cui tali valori di concentrazione risultino inferiori ai livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, la pratica si può considerare “esente” dagli obblighi di notifica ed “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali misurazioni radiometriche con cadenza triennale. 

Nel caso i suddetti valori siano superiori livelli di esenzione in termini di concentrazione di attività, è necessario valutare la dose efficace ai lavoratori e all’individuo rappresentativo: se dalle valutazioni risultano non superati i livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo, la pratica ha una nuova opportunità per considerarsi “esente” dagli obblighi di notifica ed “uscire” dal sistema di radioprotezione, con la sola richiesta di ripetere tali valutazioni con cadenza triennale.

In caso di superamento dei livelli di esenzione in termini di dose al lavoratore e all’individuo rappresentativo si applica quanto previsto ai titoli XI e XII inerenti rispettivamente la protezione dei lavoratori e la protezione della popolazione.

L’adozione di misure correttive e la ripetizione dello schema sopra descritto può determinare nuove condizioni. Un aspetto molto importante è l’allontanamento dei residui prodotti da industrie NORM, per i quali è stata quindi introdotto una classificazione (altra novità molto importante) tra “esenti” (qualora il contenuto radiologico risulti inferiore ai livelli generali di allontanamento, intesi quindi con livelli di non rilevanza radiologica) e non “esenti”. 

I residui “esenti” escono dal campo di applicazione del sistema di radioprotezione e necessitano di autorizzazione per essere gestiti, smaltiti nell’ambiente, riciclati o riutilizzati nel rispetto della disciplina generale delle emissioni in atmosfera o della gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I residui “non esenti” vanno smaltiti in discariche autorizzate, in possesso di requisiti descritte nella norma all’articolo 26 e con e secondo le modalità di cui all’allegato VII.