SORVEGLIANZA RADIOMETRICA METALLI

ll Decreto Legge 17/2022 (cd “Decreto Energia”) ha apportato significative modifiche alla disciplina della sorveglianza radiometrica intervenendo sul D.Lgs. 101/2020 e in particolare sull’art. 72 e sull’allegato XIX.

Tra le novità introdotte :

– il riconoscimento dell’utilizzo della strumentazione fissa costituita dai portali radiometrici, con correzioni apportate alla norma originaria per quanto riguarda i riferimenti a tipologia di misurazioni e grandezze fisiche
– nei criteri di sorveglianza radiometrica si precisa che i controlli consistono:

  • per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;
  • per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l’eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell’esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l’eventuale presenza di materiale sospetto;

– nell’ambito di attività di controllo di qualità si prevede la misura della concentrazione di attività per unità di massa sui provini di colata e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell’impianto

per quanto riguarda l’importazione da Paesi Terzi se si tratta di semilavorati, confermato l’obbligo generale di effettuazione controlli radiometrici a carico dell’importatore in fase di sdoganamento;
 
– in caso di importazione di prodotti finiti, l’obbligo di controllo radiometrico è previsto solo su richiesta specifica delle autorità competenti sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull’eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse;
 

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={70AD5A71-052C-4106-A65B-C2791587E511}&codiceOrdinamento=200004000000000&articolo=Articolo%2040