VALUTAZIONE RISCHIO RADON

Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in aree prioritarie (opportunamente definite nell’art.11 del D.lgs 101/2020), oppure se svolti in “specifici luoghi di lavoro” da individuare nell’ambito di quanto previsto dal Piano di Azione Nazionale Radon.

Nei luoghi di lavoro sopra citati è richiesta la misurazione della concentrazione media annuale di radon in aria e nel caso superi il livello di riferimento, si richiede l’adozione di “misure correttive” volte a ridurre i livelli medi di radon indoor. In tale caso inoltre dovrà essere inoltrata apposita relazione (integrante il DVR secondo D.Lgs 81/2008) alle autorità competenti.

Il nostro studio vi darà supporto in tali fasi.

Un’altra novità, al riguardo è l’istituzione della figura dell’ “esperto in interventi di risanamento radon”, un professionista che abbia il titolo di  ingegnere o architetto o geometra e formazione specifica sull’argomento attestata mediante la frequentazione di corsi di formazione o aggiornamento universitari dedicati, della durata di 60 ore, su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione del Radon negli ambienti.

Nei casi in cui le misure correttive non siano sufficienti ad abbassare la concentrazione media annua di radon indoor inferiore a 300 Bq/m3, si prevede una valutazione da parte dell’esperto di radioprotezione dell’esposizione o della dose efficace dei lavoratori e qualora risulti superiore al valore di 6 mSv/anno (o il corrispondente valore di esposizione al radon), tale situazione è da intendersi come una situazione di esposizione pianificata, e sarà necessario applicare alcune disposizioni del titolo XI del D.Lgs 101/2020. Ovviamente tali adempimenti, come sopra sinteticamente descritto, vanno inquadrati nell’ambito degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/08 e smi, quindi ad esempio le relazioni delle misurazioni di radon vanno a corredo del documento di valutazione dei rischi.

E’ da notare che anche il fattore convenzionale di conversione utile alla stima della dose efficace da radon è stato aggiornato, alla luce della raccomandazione ICRP137.

L’adozione di un Piano d’Azione Nazionale Radon è un’altra innovazione importante perché aiuterà a definire:

–              specifiche attività lavorative per le quali il rischio di esposizione al lavoro deve essere oggetto di attenzione

–              strumenti metodologici necessari all’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, 

–              strumenti tecnici operativi (linee guida e procedure), 

–              strategie e criteri attraverso i quali le regioni potranno individuare le aree prioritarie, tento conto che un primo criterio di identificazione è già presente nel decreto. Il decreto infatti indica che le Regioni e le provincie autonome ,laddove sono disponibili dati di concentrazione del radon (o normalizzati) al piano terra, definiscono “aree prioritarie” quelle in cui in almeno il 15% degli edifici si supera il valore di riferimento; 

–              misure per rendere le politiche sul radon compatibili e coerenti con quelle sul risparmio energetico o sulla Indoor Air Quality(IAQ) e con le politiche sul fumo di tabacco. 

La valutazione del Radon: tempistiche, interventi, cadenza

La prima valutazione della concentrazione media annua di attività del Radon deve essere effettuata entro 24 mesi dall’inizio dell’attività o dalla definizione delle aree a rischio o dalla identificazione delle specifiche tipologie nel Piano nazionale.

Il documento che viene redatto a seguito della valutazione è parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio (articolo 17 del D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81). 

Frequenza delle misure:

·            Ogni volta che vengono fatti degli interventi strutturali a livello di attacco a terra, o di isolamento termico

·            Ogni 8 anni, se il valore di concentrazione è inferiore a 300 Bq m-3

Se viene superato il livello di riferimento di 300 Bq m-3, entro due anni vengono adottate misure correttive per abbassare il livello sotto il valore di riferimento. L’efficacia delle misure viene valutata tramite una nuova valutazione della concentrazione. In particolare:

·            A seguito di esito positivo (minore di 300 Bq m-3) le misurazioni vengono ripetute ogni 4 anni.

·            Se la concentrazione risultasse ancora superiore è necessario effettuare la valutazione delle dosi efficaci annue, tramite esperto di radioprotezione che rilascia apposita relazione (il livello di riferimento questo caso è 6 mSv annui).

Chi effettua le misure (art. 155)

Le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuati da servizi di dosimetria riconosciuti.

La determinazione della dose o dei ratei di dose, e delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi e i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura secondo la normativa vigente.

Contenuto della relazione tecnica

La relazione tecnica deve contenere le seguenti indicazioni:

a)         intestazione del servizio di dosimetria che rilascia la relazione;

b)         identificazione univoca del documento (numero o codice progressivo e data);

c)          dati anagrafici del committente (con codice fiscale o partita iva) e indirizzo;

d)         identificazione univoca del punto di misura, con l’indicazione del locale e del piano (interrato, seminterrato, piano terra, piano rialzato, ecc.);

e)         associazione univoca dei punti di misurazione con il dispositivo di misurazione;

f)           tecnica di misurazione utilizzata con eventuali riferimenti a norme nazionali o internazionali;

g)         indicazione delle date di inizio e fine campionamento di ogni dispositivo di misurazione;

h)         risultato in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per ogni punto di misurazione con l’incertezza associata;

i)            eventuali note relative ai risultati;

j)            firma del responsabile della misurazione e del responsabile del rilascio dei risultati.

Note:

(1) livello di riferimento: concentrazione di attività al di sopra del quale si ritiene inopportuno permettere che si verifichino esposizioni, anche se non è un limite che non può essere superato.