Incarico Consulente Trasporto in ADR/IMDG

Il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.L.vo 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996).

Sono esentati dall’obbligo di nomina del consulente le aziende aventi specifici requisiti e che rispettino determinate condizioni previste.

È obbligatorio nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose quando l’attività si occupa di Spedizione, operazioni di carico, scarico, riempimento o  imballaggio connesse a tali trasporti. È possibile applicare esenzioni dalla nomina obbligatoria, in relazione al rischio ridotto. Ad esempio, nel caso di trasporti in esenzione parziale per unità di trasporto cap.1.1.3.6. oppure trasporti in quantità limitate cap. 3.4 e cap. 3.5. L’esenzione deve essere in ogni caso verificata in relazione alle specifiche attività ed alla tipologia di merci/rifiuti.

Si sottolinea inoltre che nel caso di trasporto merci pericolose per via marittima è necessario rispettare l’IMDG, le cui regole prevalgono rispetto all’ADR e prevedono, tra l’altro, la redazione della IMO, documentazione necessaria ai fini del trasporto.

NECESSITA’ DI NOMINARE UN CONSULENTE ADR

l trasporto di sostanze ed oggetti pericolosi su strada è regolato dall’”Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada” abbreviato ADR. La direttiva comunitaria 94/55/CEE del 21/11/94, ha  reso obbligatorio il recepimento e l’ applicazione di queste norme anche ai trasporti in ambito nazionale. L’ ADR viene biennalmente aggiornato dal gruppo di lavoro WP 15. Sono soggette all’ADR tutte le sostanze, i prodotti chimici, che presentino caratteristiche di pericolo per il trasporto. Discorso a parte meritano i rifiuti, in quanto un rifiuto pericoloso potrebbe non essere soggetto alla normativa ADR o viceversa. È estremamente importante classificare le merci al fine di valutare se vige l’obbligo del rispetto della normativa.

OPERATORI PRINCIPALI:

Sono previsti tre operatori principali:

Lo speditore, il trasportatore ed il destinatario

Tutti gli operatori hanno l’obbligo di sottoporre il personale addetto, ad istruzione specifica, in funzione delle mansioni svolte.

In particolare per quanto riguarda i conducenti è necessario (nel caso in cui non si ricada in esenzione dal regime ADR) il “Certificato Di Formazione Professionale anche detto CFP per ADR” con esame presso la Motorizzazione Civile di competenza.

Il consulente ADR, oltre ad elevate competenze in relazione alla normativa ADR e di valutazione dei rischi, deve disporre di validi strumenti per assolvere alle prescrizioni del D. L. n°35 del 27/1/2010 in particolare modo riguardo a:

  • Relazione annuale sull’attività di carico, scarico o trasporto di merci pericolose;
  • Rapporto d’incidente;
  • Consulenza all’azienda in merito alla sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

SANZIONI

Nel caso in cui non venisse rispettato l’obbligo di nomina il legale rappresentante sarebbe soggetto ad una sanzione pecunaria da 6.000 a 36.000 €.

La mancata comunicazione da parte del legale rappresentante della nomina alla ufficio MCTC comporta una sanzione pecuniaria da € 2.000.- a € 12.000

La mancata osservanza delle prescrizioni dell’ ADR comporta sanzioni amministrative e pecuniarie importanti, dalla decurtazione da 2 a 10 punti dalla patente (a seconda dell’ infrazione), alla sospensione della stessa ed al fermo amministrativo del veicolo da 2 a 6 mesi.

La sanzione pecuniaria colpisce anche i mittenti (speditori)  e i caricatori/riempitori